Il loro abbruciamento è consentito solo a particolari condizioni e in determinati periodi dell'anno, perché il raggruppamento e abbruciamento dei residui vegetali in piccoli cumuli sono considerate normali pratiche agricole. L'attività deve essere svolta nel luogo di produzione dei residui e viene consentita affinché i materiali vengano reimpiegati come sostanze concimanti.
In una localizzazione lontana da terreni boscati, pascolivi e arbustivi, è possibile l'abbruciamento dal 1 aprile al 30 settembre, ma solo se dalla Regione non è dichiarato il periodo di massimo rischio per incendi boschivi. Nei periodi di massimo rischio per incendi la combustione all'aperto è sempre vietata.