Descrizione
Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana e rurale prescrive all’art. 57 parte II che le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite.
Tuttavia, nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione, la combustione è sempre vietata.
Attualmente la Regione Piemonte ha stabilito, a causa del perdurare delle condizioni di siccità e per la qualità dell’aria, il divieto di abbruciamento di materiale vegetale fino al 31 marzo.
Tuttavia, nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione, la combustione è sempre vietata.
Attualmente la Regione Piemonte ha stabilito, a causa del perdurare delle condizioni di siccità e per la qualità dell’aria, il divieto di abbruciamento di materiale vegetale fino al 31 marzo.
Per maggiorni informazioni consultare la pagina della Regione Piemonte.
N.B.: Chi accende il fuoco deve curare che il materiale sia convenientemente essiccato in modo da evitare eccessivo fumo e/o che lo stesso, a seguito del vento, sia trasportato verso le abitazioni o le strade. Inoltre deve assistervi fino a quando il fuoco non sia completamente spento.
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Ultimo aggiornamento pagina: 29/03/2022 10:50:49